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norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
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DAL 1 GENNAIO 2012 CERTIFICAZIONI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 è vietato alla Pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, significando che da tale data l’ufficio di anagrafe e di stato civile può rilasciare i certificati soltanto per i rapporti tra privati.
Ne consegue che per i certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) richiesti per i suddetti motivi, vi è l’obbligo di assolvere, per ciascun certificato, all’imposta di bollo di € 14,62 (art. 4 della tariffa alleg. A, D.P.R. 642/1972) e al pagamento dei diritti di segreteria di € 0,52.
Si ricorda che il cittadino può sempre ricorrere all’autocertificazione anche nei rapporti con i privati, quali le banche, le assicurazioni, le agenzie d’affari, le poste, i notai, ecc. (art. 2, D.P.R. 445/2000).
L’autocertificazione, che ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000), è esente dall’imposta di bollo e non è prevista l’autenticazione della firma.
Per saperne di più:

guida all'autocertificazione

nota ministero funzione pubblica

direttiva ministeriale n. 14/2011

dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

autocertificazione completa

delibera n. 10/2012

misure organizzative

 
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